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Regolamento dell'attività di ricerca SIRM PDF Print E-mail

Regolamento dell'attività di ricerca SIRM (approvato dal C.D. SIRM il 17 Settembre 2008)
 

Art. 1. Libertà della ricerca. L'attività di ricerca scientifica dei soci SIRM è libera. Ciascun socio può promuovere o partecipare a progetti di ricerca in ambito radiologico ed extraradiologico, spontanei o sponsorizzati, nel rispetto della deontologia della professione medica e delle norme vigenti.

Art. 2. Ruolo delle Sezioni di Studio. La SIRM promuove l'attività di ricerca in ambito radiologico e di imaging molecolare in primo luogo attraverso la regolare attività delle Sezioni di Studio e, quando istituiti, dei Gruppi di Studio. Tale attività si raccorda col CD mediante le figure del Delegato per la Ricerca e del Delegato al Coordinamento delle Sezioni di Studio.

Art. 3. Fonti di finanziamento della ricerca SIRM. La SIRM promuove l'attività di ricerca in ambito radiologico e di imaging molecolare anche mediante programmi specifici che sono sostenuti mediante risorse finanziarie dedicate. Per tale attività sono individuati quattro canali di finanziamento su base annuale:

  • contributi liberali dei soci (ogni anno, al momento dell'iscrizione, ciascuno socio potrà decidere di non versare alcun contributo alla ricerca SIRM o di versare un contributo alla ricerca SIRM a partire da 10 euro);
  • contributi delle aziende alla ricerca SIRM;
  • fondi propri SIRM destinati dal CD, su proposta del Presidente, al finanziamento dell'attività di ricerca.
  •  altre fonti di finanziamento.
     

Art. 4. Responsabili della ricerca delle Sezioni di Studio. Ogni due anni, dopo l'elezione del Presidente di Sezione (nuova nomina o conferma), il Presidente stesso nomina il Responsabile della Ricerca della Sezione. Tale responsabile deve essere iscritto alle Sezione, non necessariamente membro del Direttivo della Sezione . Per i gruppi di Studio la responsabilità della ricerca è affidata al Comitato di Coordinamento del Gruppo. Il membro del CD SIRM Delegato per la Ricerca riunisce i Responsabili della Ricerca delle Sezioni una o due volte l'anno e coordina l'attività di ricerca, anche promuovendo collaborazioni tra più Sezioni, di concerto col membro del CD Delegato al Coordinamento delle Sezioni.

Art. 5. Bandi biennali per il finanziamento di progetti di ricerca. La SIRM emette con frequenza biennale un bando per il finanziamento di progetti di ricerca in ambito radiologico e di imaging molecolare. Il finanziamento erogato sarà costituito dai fondi raccolti con le modalità esposte all'art. 3 nell'anno del bando e nell'anno successivo. I progetti di ricerca possono essere proposti dalle Sezioni e Gruppi di Studio (con progetti approvati dai CD delle Sezioni), da gruppi di soci o da singoli soci, secondo le modalità e la normativa prevista dal bando.

Art. 6. Comitato Scientifico per la Ricerca SIRM. L'attribuzione dei finanziamenti è determinata dal Comitato Scientifico per la Ricerca SIRM. Tale comitato è composto da

  • Presidente della SIRM (che presiede il comitato stesso);
  • membro del CD Delegato alla Ricerca (che può presiedere il Comitato su specifica delega del Presidente);
  • un altro membro del CD nominato dal CD su proposta del Presidente;
  • due esperti in metodologia della ricerca esterni alla SIRM, nominati dal CD su proposta del Delegato alla Ricerca.

Il Comitato Scientifico per la Ricerca SIRM valuta i progetti di ricerca secondo i criteri definiti nel bando avvalendosi anche di referee internazionali che valutino in cieco mediante punteggi standardizzati il valore scientifico dei progetti stessi. Esso delibera l'attribuzione del budget finanziario per la ricerca ai progetti ritenuti meritevoli, sottratte le spese di funzionamento delle riunioni di cui all'articolo 4 e del funzionamento del Comitato Scientifico per la Ricerca SIRM. Tale attribuzione è determinata per il primo anno relativamente al budget disponibile per l'anno in corso, sulla base del valore scientifico attribuito ai progetti. L'anno successivo il Comitato determina l'attribuzione del budget disponibile per l'anno in corso sulla base dello stato di avanzamento dei progetti finanziati l'anno precedente. Anche in relazione allo stato di avanzamento dei progetti finanziati il primo anno, il secondo anno il Comitato può decidere di attribuire fino al 50% del budget annuale disponibile a progetti non finanziati l'anno precedente.

Last Updated on Friday, 12 December 2008 20:56