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Febbraio 2004
Le Responsabilità per l'attività radiodiagnostica complementare
Prima parte estratto da "Il Radiologo", num.4 2003, a cura del Comitato di Redazione del sito SIRM
L’attribuzione dei ruoli e delle responsabilità organizzative e cliniche nelle attività radiodiagnostiche complementari tra specialista radiologo e specialista non radiologo nella disciplina in cui rientra l’indagine richiesta, è una problematica di viva attualità per la responsabilità clinica attribuita dalla vigente normativa anche agli specialisti non radiologi che, direttamente o in equipe, svolgono attività radiodiagnostica complementare.
Le diverse funzioni e responsabilità, organizzative e cliniche, possono essere differentemente ripartite ed, al proposito, non mancano i riferimenti normativi. Le norme in maggioranza, hanno carattere generale. Quando poi si prevedono specifiche indicazioni la tecnica legislativa fa spesso ricorso all’emanazione di successivi decreti applicativi dei quali, talvolta, si perde la memoria.
E’ pertanto comprensibile come possano determinarsi difficoltà interpretative delle norme, relative a condizioni operative diversificate e complesse nelle quali si inseriscono due diverse figure professionali specialistiche.
Nel numero 4-2003 de “Il Radiologo” (in fase di spedizione) tale problematica viene affrontata secondo due parti: la prima con un inquadramento normativo, affidato al collega Rosenberg, integralmente in questo hot topic, la seconda con una valutazione medico legale nell’esercizio professionale attrubuito alle rispettive figure medico specialistiche, affidate al collega Cazzulani e al medico legale Francesco De Stefano; la seconda parte sarà pubblicata come hot topic di marzo.
Nel D.Lgs..187, in vigore dal primo gennaio 2001, i riferimenti alle stesse attività radiodiagnostiche complementari possono essere, seguendo l’articolato legislativo, così sinteticamente elencati:
Art. 2, c.1, lett. b: le attività radiodiagnostiche complementari sono costituite da procedure medico radiologiche di ausilio al medico per interventi strumentali contestuali, integrati, indilazionabili e direttamente connessi con le prestazioni della disciplina esercitata.
Art. 2, c.2, lett. c,f - art. 5, c. 2 – art. 6, c. 2, c. 5 – art. 7, c. 4 – art. 8, c. 2 – art.12, c. 1: per l’esercizio professionale radiodiagnostico, complessivamente inteso, la responsabilità clinica delle esposizioni è atttribuita ai medici in possesso degli specifici diplomi di specializzazione. Per le attività radiodiagnostiche complementari hanno facoltà ad assumere la responsabilità clinica per le esposizioni, i medici in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra lo stesso intervento. La responsabilità per le esposizioni mediche individuali si riferisce in particolare alla giustificazione, ottimizzazione, valutazione clinica dei risultati, cooperazione con altri specialisti e con i TSRM.
Allo specialista medico radiologo che è responsabile dell’impianto radiologico compete predisporre programmi di garanzia della qualità ed esprimere il giudizio di idoneità all’uso clinico delle attrezzature, verificare i livelli diagnostici di riferimento, provvedere alla registrazione delle indagini con radiazioni ionizzanti e delegare ai TSRM gli aspetti pratici attinenti la fase esecutiva delle indagini.
Art. 7, c. 8: il medico specialista che ha la responsabilità dell’effettuazione delle esposizioni mediche, operando in ambiti professionali direttamente connessi con le esposizioni, deve seguire, con periodicità quinquennale, corsi di formazione continua in materia di radioprotezione.
Il medico radiologo, oltre a provvedere alla registrazione delle indagini radiodiagnostiche complementari riporterà, sui resoconti-referti, specifiche annotazioni sull’acquisizione delle documentazioni iconografiche, a seconda della loro realizzazione mediante pellicola, film o metodi e memorizzazione elettroniche.
La documentazione radiologica prescelta e ritenuta necessaria dallo specialista non radiologo risulta, in determinati casi, inscindibilmente connessa con il processo interpretativo diagnostico integrato all’intervento. La stessa interpretazione diagnostica è poi riportata in cartella clinica. In questi casi il medico radiologo può, se non ha gli elementi per esprimere un compiuto responso diagnostico, limitarsi a registrare la condizione di esecuzione dell’indagine, indicando l’operatore specialista che l’ha condotta ed il TSRM che l’ha eseguita.
Mentre l’organizzazione delle attività pratiche delle prestazioni compete al medico radiologo, per quanto si riferisce alla ripartizione economico-contabile delle prestazioni, queste vengono trattate a livello amministrativo dei centri di costo e di gestione aziendale, con l’intervento degli specialisti interessati, onde poter stabilire, per la contabilità interna, la ripartizione delle quote attribuibili alle rispettive Unità operative.
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