| |
Marzo 2004
Le Responsabilità per l'attività radiodiagnostica complementare
Seconda parte estratto da "Il Radiologo", num.4 2003, a cura del Comitato di Redazione del sito SIRM
In questa attività complementare, per alcuni versi equiparabile a quella in equipe, sono da valutare le rispettive responsabilità professionali, anche per quanto si riferisce alle norme del decreto 187: L’attività radiodiagnostica complementare può adeguatamente rappresentare un momento di difficile definizione delle responsabilità dì coloro che, eventualmente, vi concorrono.
Il disposto di legge è di semplice lettura e comprensione (Le attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione nella disciplina in cui rientra l’intervento ...), e non sono previste - nel medesimo Decreto - ipotesi sanzionatorie se non per generiche violazioni degli obblighí (art. 14, c. 3); possono restare, tuttavia, da chiarire le eventuali attribuzioni di responsabilità per errori professionali.
Se, per quanto attiene alle responsabilità organizzative, esse possono essere definite come previsto dal Decreto 187, più articolato è il discorso riguardante gli obblighi nei confronti del paziente. La definizione dei protocolli scritti di riferimento adottati dal responsabile dell’impianto, che ricordiamo è il medico specialista in radiodiagnostica, pur fornendo definiti elementi per consentire una corretta esecuzione dell’indagine, non può in assoluto dare garanzie circa la loro esatta applicazione. In altre parole, ancora una volta, la generica correttezza di un assunto tecnico- scientifico (il protocollo di riferimento) deve essere commisurata con la reale importanza che assume, per il paziente, nel caso in questione.
Pertanto, la definizione dei protocolli di riferimento, pur essendo elemento indispensabile per garantire una condotta adeguata - oltre che obbligo di legge - non esaurisce l’eventuale valutazione della congruità dell’atto diagnostico sul singolo paziente. Per la congruità, comunque, è chiamato a rispondere il medico che ha la responsabilità della scelta esecutiva.
E’ opportuno considerare quali ipotesi di responsabilità possano riscontrarsi nell’esecuzione dell’attività diagnostica complementare. É evidente che, nel caso in cui ad operare sia da solo lo specialista nella disciplina in cui rientra l’intervento complementare, la responsabilità delle adeguate scelte diagnostiche e la correttezza della loro esecuzione materiale gli appartiene senza ombra di dubbio. D’altro canto, per converso, identico discorso può essere fatto nell’ipotesi dello svolgimento della stessa tipologia di indagini da parte del medico radiologo. Le due citate figure professionali risultano, infatti, normativamente accumunate nella deifizione di ‘specialista (art. 2, c. 2, lett. f). Nei casi in cui, invece, lo specialista radiologo e lo specialista nella disciplina in cui rientra la diagnostica complementare concorrono all’intervento, ben più complessa appare la valutazione di eventuali responsabilità derivanti da comportamenti colposi - nell’ipotesi in cui si sia realizzato un danno per il paziente.
In queste circostanze, infatti, la valutazione delle responsabilità non potrà non tener conto del contributo di ognuno degli specialisti nella definizione del danno al paziente. L’accertamento del giudice sarà, fin dove possibile, indirizzato ad accertare come ed in che misura ogni specialista abbia contribuito a determinare le conseguenze rilevate sul paziente. Non potendosi, ovviamente, predefinire responsabilità senza una adeguata valutazione dell’operato. Appare, pertanto, evidente come la presenza di entrambi gli specialisti obblighi a definire il ruolo di ognuno dei due esclusivamente nell’ipotesi di dover accertare la responsabilità di un eventuale danno, non essendovi altre necessità di definire rapporti tra medici specialisti che non siano, eventualmente, rilevabili attraverso il Codice Deontologico.
Né, d’altro canto, si può ritenere che una normativa nata dalla necessità di tutelare le persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 187/2000) possa, in qualche misura, intervenire in situazioni che altri ambiti giuridici (penale e/o civile) sono chiamati a dirimere. Resta da considerare che ogni eventuale altro obbligo (refertazione, registrazione, ecc.) non potrà che essere riferito a chi ne ha la responsabilità giuridica dì compilazione, tenendo sempre presente che, come unica rilevante, non si può che far riferimento alla tutela della salute del paziente. Per quanto si riferisce alla registrazione delle indagini radiodiagnostiche complementari eseguite singolarmente o in equipe, è da osservare che esse vanno comunque registrate per la stima dei contributi di dose alla popolazione, oltreché per i connessi adempimenti economico - contabili delle stesse prestazioni.
Nella fattispecie di una autonoma conduzione dell'indagine radiodiagnostica complementare da parte di uno specialista non radiologo che abbia definito la metodologia operativa e la selezione delle immagini ritenute utili per la interpretazione diagnostica, il medico radiologo riporta nel resoconto-referto che si riferisce alla documentazione iconografica selezionata e da archiviare, la tipologia dell'indagine, le caratteristiche dell'iconografia, l'indicazione nominativa dello specialista non radiologo e del TSRM. In buona sostanza si tratta di un resoconto integrativo del giudizio diagnostico - riportato in cartella clinica - dallo specialista non radiologo - relativo alla eseguita prestazione radiodiagnostica complementare. |