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Febbraio 2005
Cosa chiedere ad una Assicurazione di R.C. Professionale per il medico radiologo? Adriano Fileni, Roma
L’aumento del contenzioso nella pratica medica è un fenomeno crescente, specie negli USA, ma anche in Italia. Il dato è enfatizzato dalle Compagnie Assicurative che hanno così giustificato il notevole aumento dei premi assicurativi. Non ha favorito il contenimento del fenomeno l’evoluzione della Giurisprudenza che, se da un lato, sul versante penale, ha raggiunto una valutazione più garantista verso il medico, ove ora è necessaria la “quasi certezza” e non “percentuale di probabilità” per la condanna, dall’altro sul versante civile, o risarcitorio, è nettamente a favore del soggetto leso. In altre parole, si garantisce il paziente che ha subito o lamenta un danno, anche in presenza di sola probabilità di colpa medica. Da qui la necessità che il sanitario sia assicurato, dalla Struttura ove opera, e/o personalmente, per la Responsabilità Civile. Anche i radiologi, pur essendo agli ultimi posti tra le categorie a rischio, devono assicurarsi per non rischiare in proprio risarcimenti elevati in caso di errore.
Nel valutare le proposte assicurative per coprire la R.C. Professionale bisogna esaminare diversi fattori tutti estremamente importanti:
Cosa si assicura? Naturalmente i sinistri causati da attività professionale radiologica.
Cosa si intende per attività professionale radiologica? Vi sono due possibilità: la prima, di enumerare tutte le attività radiologiche possibili con il rischio di non comprenderne magari alcune; la seconda, di usare la formula “tutte le attività nessuna esclusa”. Quest’ultima formula garantisce chi, in condizioni lavorative mutate o per urgenza, sia comunque obbligato ad eseguire procedure di alto rischio e chi, effettuandole normalmente, non viene invece gravato da un premio assicurativo molto maggiore.
Validità della polizza? E’ un elemento importantissimo. Per i radiologi (che ricevono solo il 25% delle denunce nell’anno del sinistro, il 35% nel secondo anno e poi negli anni successivi) è importante che la polizza copra i sinistri che sono occorsi durante la validità della polizza; in tal modo tali sinistri sono assicurati fino alla prescrizione decennale della Responsabilità civile dei sinistri (cosiddetta brevemente formula “Loss Occurrence”); Se invece la polizza copre i sinistri denunciati entro la durata della polizza (formula “Claims Made”) si è nella necessità assoluta di continuare a rinnovare tale assicurazione chiedendo inoltre per quanti anni di copertura del pregresso essa garantisce ( di norma 2-3 anni fino a 5, ma ben difficilmente 10). Inoltre alla fine della attività lavorativa è necessario garantirsi con un ulteriore premio (detto “tombale”) per assicurarsi verso i sinistri che possono essere denunciati negli anni successivi.
Premio assicurativo e massimale sinistri? Il premio assicurativo deve essere congruo al massimale garantito in relazione ai punti precedenti, e soprattutto alla mole e pericolosità della propria attività lavorativa; alla copertura assicurativa della Struttura ove si opera tenendo conto che, in caso di colpa grave o di dolo, vi è la rivalsa dell’Ente Pubblico. Inoltre è opportuno accertarsi che il massimale possa comprendere più sinistri fino al massimo importo previsto.
Modalità di denuncia del sinistro? Di solito le Compagnie Assicurative tendono a mettere tempi molto ristretti ed è opportuno chiedere almeno 10-15 gg per non rischiare di presentare denuncia fuori i termini.
Primo o secondo rischio? La formula secondo rischio consente di ottenere un pagamento di premio ridotto rispetto al primo rischio senza alcun “rischio” per l’assicurato. Prende atto che il medico dipendente è di norma già assicurato dalla struttura e pertanto il secondo rischio concorre all’innalzamento del massimale, esaurito quello della prima Compagnia. Naturalmente nel caso che non ci sia Assicurazione della struttura la polizza diventa di primo rischio. Inoltre tale assicurazione copre il sanitario, in quanto è personale, dalla eventuale richiesta di rivalsa dell’Ente in caso di dolo o colpa grave.
Tutte le caratteristiche più tutelanti sono presenti nell’Assicurazione R.C. proposta dalla SIRM.
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