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Il ruolo dello Specializzando in Radiodiagnostica

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Gennaio 2005

Il ruolo dello Specializzando in Radiodiagnostica
Sabina Giusti, Pisa

La Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica ha una durata di 4 anni, al termine del quale lo specializzando avrà acquisito ed approfondito, oltre alle conoscenze di Diagnostica per Immagini, competenze in fisica medica, radioprotezionistica, anatomia radiologica, informatica, e le nozioni necessarie per l’utilizzo appropriato delle strumentazioni tradizionali e delle nuove macchine digitali al fine di risolvere i principali quesiti clinici specialistici.

Alcuni obblighi attribuiti negli anni allo specializzando, tra cui quello di una formazione a tempo pieno, hanno comportato la necessità di sostenere economicamente lo specializzando con una borsa di studio assegnata in base ad un concorso pubblico a numero chiuso e liquidata in rate bimestrali previa certificazione delle attività svolte e superamento di un esame di profitto annuale.

Nel corso della Specializzazione, lo specializzando viene inserito nella rete delle strutture universitarie e ospedaliere, pubbliche e private convenzionate con la Scuola, che consentono un adeguato piano di acquisizione delle professionalità specialistiche.

La ricerca è una fase della attività dello specializzando a cui non è assolutamente possibile rinunciare, sia per garantire una solida preparazione scientifica di base, sia perché strumento fondamentale di promozione culturale, intesa come processo comunicativo e di confronto tra diverse realtà scientifiche, nazionali e straniere.

Per quanto riguarda l’attività assistenziale è diritto-dovere dello specializzando partecipare in forma subordinata ma soprattutto guidata a tutte le attività che sono proprie del radiologo, inclusa la partecipazione ai turni di guardia notturni e festivi nei dipartimenti di emergenza-urgenza. Infatti, la formazione specialistica è strettamente dipendente dalla relazione interpersonale che si viene a creare tra lo specialista e lo specializzando i quali devono necessariamente interagire tra loro affinché possa esserci la base essenziale per una adeguata crescita culturale e professionale.
Questo aspetto riveste una essenziale importanza deontologica che richiama quotidianamente la necessità che ciascuno si assuma senza deleghe le proprie responsabilità, sappia decidere e sappia insegnare.

Venendo più propriamente agli aspetti giuridici, bisogna ricordare che il ruolo dello specializzando e quindi i suoi diritti-doveri, sono chiaramente delineati nel D.L. 8 agosto 1991 n° 257 il quale precisa all'art. 4 che "…la formazione specialistica del medico a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali essa si effettua, ivi comprese le guardie…., nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali in modo che lo specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno….”.
Questo articolo esprime concetti molto chiari che si sintetizzano nel fatto che il medico specializzando deve esercitare gradualmente ogni aspetto della sua attività specialistica; deve raggiungere un'autonomia decisionale e operativa con modalità progressiva e, a tal fine, può essere impiegato in attività istituzionali di tipo diagnostico ed interventistico.
Queste caratteristiche tipiche dell’attività dello specializzando comportano tuttavia problemi di ordine medico-legale in relazione al rispetto dei diritti del malato. Un deciso passo in avanti è stato compiuto con il D.L. 368 del 17 agosto 1999, che riconosceva allo specializzando il ruolo di “assistente in formazione” capace di compiere gesti autonomi sotto la guida di un tutore, al fine di giungere ad una progressiva presa di responsabilità delle attività più elevate della specializzazione. Sfortunatamente, questo provvedimento legislativo non è stato applicato nella sua interezza, configurando un vuoto normativo che nuoce al processo di adeguamento delle strutture didattiche alla realtà sanitaria del nostro paese.
Tornando però al D.L. 8 agosto 1991 n° 257 appare opportuno sottolineare l'esclusione dai compiti dello specializzando di qualsiasi forma di attività di tipo “amministrativo”. Con tale termine si intende ogni atto finalizzato ad amministrare e cioè a programmare e regolare un rapporto con valore giuridico tra enti o persone giuridiche.
L’ art. 357 C.P. definisce “pubblico ufficiale” colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” caratterizzata “dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”. Per comprendere il ruolo del medico specializzando però è necessario introdurre anche la definizione di “incaricato di pubblico servizio” regolata dell’ art. 358 C.P.: “coloro i quali a qualunque titolo prestano un pubblico servizio”, dove per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest' ultima con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e di prestazione d'opera meramente materiale.
Da ciò deriva che è indiscutibile il dover comprendere molte delle funzioni del medico specializzando in prestazioni che sono proprie dell'incaricato di pubblico servizio. Infatti se, ad esempio, la rilevazione di un giudizio diagnostico è un atto puramente assistenziale, la certificazione di un determinato esame per gli usi di legge è un atto tipicamente amministrativo.
Si pensi ad attività ambulatoriali specialistiche che si concludono con una certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria: se l'impegno clinico in quell'ambito è incluso nei doveri dello specializzando è di tutta evidenza che la sua funzione in quel momento ha dei limiti (quelli connessi con la componente amministrativa) che vanno tenuti ben presenti anche nella prospettiva della assicurazione degli specializzandi per la responsabilità civile.
La maggior parte delle Università ha infatti provveduto ad una copertura assicurativa degli specializzandi in termini completi per il danno cagionato a persona per colpa professionale, compresi i danni derivanti da un atto colposo connesso con un'iniziativa di trattamento urgente compiuto in modo autonomo (essendo del tutto prospettabile che lo specializzando vi sia tenuto), o per danno a cose con l'esclusione tuttavia delle responsabilità derivanti da atti di valore amministrativo che come detto non rientrano nelle funzioni dello specializzando.
A differenza della responsabilità civile, per quanto riguarda la responsabilità penale lo specializzando - come ogni professionista - risponde personalmente. La responsabilità penale è personale e il giudizio medico-legale sulla colpa professionale in sede penale si fonda sui consolidati parametri di valutazione dell'imperizia, dell'imprudenza, della negligenza nonché dell'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline impiegate per ogni caso. A volte, il fatto colposo si verifica a seguito di decisioni o azioni svolte da uno specializzando che magari avrebbe avuto esigenza di consultarsi con qualche collega più esperto, il quale, peraltro, non era disponibile o reperibile.
Da ultimo, non bisogna dimenticare che tutta l’ampia gamma di attività dello specializzando e gli obblighi che derivano da questo ruolo impongono che nel rapporto con il paziente, in ogni forma di prestazione, sia sempre chiaro che il medico specializzando è un medico specialista in formazione e che il suo tutore resta il soggetto principale nel rapporto di assistenza: in tal senso è importante che lo specializzando provveda sempre ad una corretta comunicazione del proprio ruolo anche nell'ambito di un’informazione completa al malato.

Created by amministratore
Last modified 16/11/2005 16:58
 

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