Consensi informati

Caro Socio,
in questa nuova edizione abbiamo provveduto ad una rivisitazione dei Consensi Informati al fine di uniformarli e aggiornarli con l’aggiunta di alcuni nuovi, particolarmente richiesti da diversi colleghi; abbiamo infatti predisposto un modello comune a tutti i Consensi con le necessarie specifiche per le differenti indagini.
Nell’ottica di una stretta collaborazione, del rispetto delle competenze e dunque per ottimizzare il risultato, i Consensi sono stati condivisi con le Sezioni di Studio le quali, partecipi del grande impegno, hanno fornito dei validissimi suggerimenti.
Come richiesto potrai trovare i moduli dei Consensi Informati sul sito della nostra società scientifica in un formato facilmente personalizzabile con la possibilità d’inserire l’intestazione della struttura che eroga la prestazione.
Riteniamo che essi possano essere utili a rendere sempre più omogenee le diverse realtà nazionali e a dare un tempestivo aiuto ai colleghi radiologi che ancora non abbiano dei moduli “soddisfacenti” in loro possesso o vogliano comunque confrontarli con quelli propri.
Siamo inoltre sempre più consapevoli che qualsiasi accertamento diagnostico non possa essere effettuato senza il valido consenso della persona interessata e che il paziente debba ricevere idonee informazioni in ordine all’esame cui sarà sottoposto, anche in relazione ai rischi medico–legali e quindi assicurativi che potrebbero derivare.
Il Consenso Informato è un obbligo contrattuale e la violazione del dovere d’informazione dà luogo a responsabilità questo tipo. (Legge 145, 28 marzo 2001 – La Convenzione di Oviedo dedica alla definizione del consenso il capitolo 2, art. da 5 a 9, in cui stabilisce, come regola generale che: ” un intervento, nel campo della salute, non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona
riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata, può in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”
Si ricorda inoltre che il Codice Penale fa riferimento alla necessità di munirsi in via preventiva, del consenso del paziente:
Art.50non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne”).

Questo lavoro non può essere definitivo per ovvie ragioni; sarà necessario un costante aggiornamento al fine di consentire a tutti noi, medici radiologi, di lavorare con maggiore professionalità e sicurezza.

Sperando ancora una volta di aver fatto cosa utile e gradita, auguriamo a tutti Voi
buon lavoro!

La coordinatrice: M. Antonietta Calvisi
La commissione: Alberto Cazzulani, Nicoletta Gandolfo, Patrizia Garribba, Tommaso
Pirronti, Chiara Zuian
i


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